Richiesta di divorzio
Servizio per la richiesta di separazione
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Ai cittadini che necessitano di avviare una pratica di divorzio.
Descrizione
É la richiesta allo scioglimento del matrimonio civile da parte di uno o entrambi i coniugi.
Per i matrimoni concordatari (celebrati in Chiesa e trascritti al Comune) e per quelli celebrati da ministri di altri culti il divorzio incide soltanto sugli effetti civili. Pertanto chi divorzia per la Chiesa risulta ancora sposato e non si può risposare con rito religioso. Per ottenere il divorzio Religioso occorre ottenere l'annullamento dalla Chiesa.
Per i matrimoni concordatari (celebrati in Chiesa e trascritti al Comune) e per quelli celebrati da ministri di altri culti il divorzio incide soltanto sugli effetti civili. Pertanto chi divorzia per la Chiesa risulta ancora sposato e non si può risposare con rito religioso. Per ottenere il divorzio Religioso occorre ottenere l'annullamento dalla Chiesa.
1) Quando i coniugi siano separati legalmente da almeno 3 anni, a decorrere da quando sono comparsi per la prima volta davanti al Presidente del Tribunale, e sia intervenuta la separazione consensuale omologata e la sentenza di separazione giudiziale. Se la separazione è stata di fatto può dare luogo a divorzio solo se è iniziata prima del dicembre 1968;
2) Se l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento e lo scioglimento del matrimonio e si è risposato all'estero;
3) Se l'altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva a una pena superiore a 15 anni o all'ergastolo, oppure a qualsiasi pena detentiva per incesto o per delitti contro la libertà sessuale o per induzione o sfruttamento della prostituzione; a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio del coniuge o di un figlio; a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per lesioni aggravate, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti, circonvenzione d'incapace ai danni del coniuge o di un figlio;
4) Se il matrimonio non è stato consumato;
5) Se è stata pronunciata sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso
2) Se l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento e lo scioglimento del matrimonio e si è risposato all'estero;
3) Se l'altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva a una pena superiore a 15 anni o all'ergastolo, oppure a qualsiasi pena detentiva per incesto o per delitti contro la libertà sessuale o per induzione o sfruttamento della prostituzione; a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio del coniuge o di un figlio; a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per lesioni aggravate, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti, circonvenzione d'incapace ai danni del coniuge o di un figlio;
4) Se il matrimonio non è stato consumato;
5) Se è stata pronunciata sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso
Come fare
Verificare la modulistica allegata e/o contattare l'ufficio di competenza.
Cosa serve
In caso di divorzio congiunto o consensuale (richiesto da entrambi i coniugi):
1) Due stati di famiglia;
2) Certificato di residenza;
3) Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato;
4) Copia autentica del verbale di separazione.
In caso di divorzio giudiziale o contenzioso (richiesto da uno solo dei due coniugi):
1) Due stati di famiglia;
2) Certificato di residenza del coniuge chiamato in causa;
3) Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato;
4) Copia autentica del verbale di separazione.
Norme di riferimento
1) Legge 01.12.1970, n. 898.
1) Due stati di famiglia;
2) Certificato di residenza;
3) Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato;
4) Copia autentica del verbale di separazione.
In caso di divorzio giudiziale o contenzioso (richiesto da uno solo dei due coniugi):
1) Due stati di famiglia;
2) Certificato di residenza del coniuge chiamato in causa;
3) Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato;
4) Copia autentica del verbale di separazione.
Norme di riferimento
1) Legge 01.12.1970, n. 898.
Cosa si ottiene
Il divorzio (scioglimento del matrimonio civile)
Tempi e scadenze
Dopo almeno 3 anni di separazione legale.
Tempi svolgimento Pratica
Dipendenti dalle operazioni del Tribunale.
Tempi svolgimento Pratica
Dipendenti dalle operazioni del Tribunale.
Costi
Nessun costo, tranne l'onorario degli avvocati. Se però sussite l'impossibilità di affrontare la spesa per l'assistenza legale è possibile rivolgervi alla Commissione Gratuito Patrocinio, presente in ogni Tribunale, che assegnerà un avvocato d'ufficio.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici - Elettorale - Leva - Statistica / Services Démographiques - Électoral - Service Militaire - Statistique
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Dèrniere modification: 03/09/2025 11:55:12